Il prossimo 1 aprile entrerá in vigore la nuova Legge sui Brevetti.

Questa legge armonizza i procedimenti e i requisiti di concessione con la maggior parte dei paesi industrializzati, dando più sicurezza e forza legale ai registri concessi.

Le principali novità sono:

  • Unisce il sistema di concessione dei brevetti con esame preventivo di novità e attività inventiva, e obbliga al pagamento della tassa di ricerca con la sollecitudine. Tutto ciò provoca un rincaro nella procedura di concessione.
  • uniforma il livello di tecnica tanto per i brevetti quanto per i Modelli di Utilitá, anche se con un’esigenza di attività inventiva inferiore per i modelli.
  • si amplia l’ambito di protezione dei Modelli di utilità, rimanendo escluse soltanto le procedure e le invenzioni che hanno per oggetto materie biologiche, sostanze e composizioni farmaceutiche
  • scompaiono i certificati di addizione, poiché per qualsiasi miglioramento sarà necessaria una nuova richiesta di Brevetto.
  • limita le comunicazioni considerate innocue prima della presentazione del Brevetto.
  • la procedura di opposizione dei Brevetti si realizzerà dopo la sua concessione.
  • rende esplicita la possibilità di brevettare sostanze o composizioni già note per uso medico o per nuove applicazioni terapeutiche .
  • chiarisce il trattamento delle invenzioni lavorative durante e dopo una relazione del lavoro.
  • riordina e semplifica la regolamentazione delle licenze obbligatorie di sfruttamento
  • la legge continua a stabilire i danni minimi, inoltre consente l’applicazione del risarcimento coercitivo, il tutto finalizzato a proteggere e rispettare i diritti derivati da un Brevetto o da un Modello di Utilitá
  • Sono inclusi, per la prima volta in modo esplicito, i Certificati integrati di Protezione dei medicinali e prodotti fitosanitari.
    -Allo stesso tempo si estende la legittimazione al sollecito anche alle persone fisiche, le persone giuridiche e le entità di diritto pubblico (seguendo il criterio aperto per i titoli comunitari)
  • I metodi di trattamento chirurgico, terapeutico e diagnostico saranno esclusi dalla protezione dei brevetti allo stesso modo in cui lo erano prima, senza, però, ricorrere alla finzione della sua mancanza di applicazione industriale. Si stabilisce, inoltre, che questo non sarà applicabile ai prodotti, e in particolare alle sostanze o composizioni, nè alle invenzioni di apparecchi o strumenti per l’attuazione di tali metodi (i quali saranno invece brevettabili).

 

In sintesi, si tratta di cambi orientati a dare maggiore forza ai Brevetti e ai Modelli concessi in Spagna, e maggiori garanzie ai propri titolari all’atto di esercitare i propri diritti di fronte a terzi .

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