SPAGNA: QUANDO LE PARTI DI UN CONTRATTO SONO RAPPRESENTATE DALLA STESSA PERSONA

(A proposito della risoluzione della DGSJFP del 18 febbraio 2026)
 
A cura di
Maximilià Pacifici
Adriano Belloni

 
Pavia e Ansaldo
 
 
Nella pratica societaria non è affatto raro che le parti di un medesimo contratto siano rappresentate dalla stessa persona. Si pensi alla stipula di un contratto tra due società appartenenti al medesimo gruppo, spesso rappresentate dal medesimo amministratore: è quanto può accadere, ad esempio, quando una di esse concede in locazione un immobile all’altra o le presta servizi di varia natura.
 
In altri casi non si tratta di società del medesimo gruppo, bensì di situazioni in cui una società intrattiene rapporti commerciali con un’altra società riconducibile al proprio amministratore ma estranea al gruppo della prima.
 
Pur trattandosi di fattispecie frequenti, esse sollevano un interrogativo: fino a che punto la coincidenza soggettiva nel rappresentante può ostacolare la validità dell’operazione?
 
In Spagna, il punto di partenza è la figura del cosiddetto “autocontratto”. Si ha autocontratto quando una stessa persona interviene in un medesimo contratto in nome proprio e in nome dell’altra parte contraente, ovvero quando rappresenta entrambe le parti del negozio giuridico. In tali ipotesi, secondo la dottrina della Direzione Generale della sicurezza giuridica e fede pubblica (DGSJFP) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il negozio è di regola inefficace salvo che il rappresentante sia stato specificamente autorizzato, ovvero che dalla stessa struttura dell’operazione risulti manifestamente esclusa ogni collisione di interessi idonea a compromettere l’imparzialità e la correttezza del rappresentante (artt. 1259 e 1459 del Codice civile).
 
Nella fattispecie esaminata dalla DGSJFP, la società Cereales Albacete, S.L., vende a un’altra società, Agropecuaria Franrofer, S.L., un immobile sito in Albacete. La stessa persona fisica, identificata con le iniziali J.S.A., interviene all’atto in una duplice veste: quale uno dei due amministratori con firma congiunta della società venditrice e, al contempo, quale amministratore unico della società acquirente. Il Registro della proprietà rifiuta l’iscrizione, ritenendo ravvisabile un’ipotesi di autocontratto sanabile soltanto mediante un’apposita delibera assembleare.
 
Tuttavia, sussistendo due amministratori con firma congiunta in capo alla società venditrice, la DGSJFP ha ritenuto che non sia una stessa persona a rappresentare entrambe le società portatrici di interessi contrapposti: viene così meno il rischio di compromissione dell’obiettività di un rappresentante unico e il conseguente pregiudizio dell’interesse tutelato di una o di entrambe le parti. Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di autocontratto.
 
Il principio affermato è di rilievo operativo: la presenza di un secondo amministratore con firma congiunta impedisce che un solo soggetto concentri su di sé il potere decisionale di entrambi i contraenti. Non è quindi l’astratta coincidenza di una persona nei due rappresentanti a determinare l’autocontratto, bensì l’effettiva capacità di quel soggetto di perfezionare da solo il consenso di entrambe le parti.
 
Questione diversa dall’autocontratto è il conflitto di interessi in ambito societario, distinzione che la DGSJFP si premura di tracciare: l’autocontratto incide sui limiti del potere di rappresentanza degli amministratori, mentre il conflitto di interessi attiene ai doveri degli amministratori nei confronti della società, come il dovere di astensione rispetto a una determinata decisione, e produce effetti di natura diversa.
 
La chiave di lettura non consiste, dunque, nel censire le coincidenze soggettive nei rappresentanti coinvolti, bensì nel verificare se sussista un’effettiva concentrazione del potere rappresentativo in capo a una sola persona. Un’analisi accurata del caso concreto consente di individuare le autorizzazioni realmente necessarie e di strutturare l’operazione in modo da ridurre al minimo i rischi legali.
 
Naturalmente, quanto precede non impedisce che le società spagnole, in un’ottica prudenziale, scelgano comunque di sanare preventivamente l’autocontratto mediante la relativa autorizzazione dell’assemblea dei soci ogni qual volta possa configurarsi una coincidenza, anche solo parziale, di un medesimo soggetto rappresentante di entrambe le parti; né esime gli amministratori dal vigilare con la massima attenzione sui propri doveri di lealtà e dall’evitare qualsiasi conflitto di interessi.
 
Per gli operatori italiani attivi in Spagna, la decisione presenta profili di sicuro interesse anche in chiave comparata. L’ordinamento italiano conosce una figura analoga all’autocontratto nel “contratto con sé stesso” di cui all’art. 1395 del Codice civile, che sanziona con l’annullabilità il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, in proprio o quale rappresentante di un’altra parte, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi.
 

Per maggiori informazioni:
Web: 
https://www.pavia-ansaldo.it
Email:
Maximilia.Pacifici@pavia-ansaldo.es
Adriano.Belloni@pavia-ansaldo.es
Otras publicaciones

Dejar un Comentario