{"id":43055,"date":"2026-10-15T09:35:29","date_gmt":"2026-10-15T09:35:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/?p=43055\/"},"modified":"2026-10-15T09:35:30","modified_gmt":"2026-10-15T09:35:30","slug":"spagna-quando-le-parti-di-un-contratto-sono-rappresentate-dalla-stessa-persona","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/2026\/10\/spagna-quando-le-parti-di-un-contratto-sono-rappresentate-dalla-stessa-persona\/","title":{"rendered":"SPAGNA: QUANDO LE PARTI DI UN CONTRATTO SONO RAPPRESENTATE DALLA STESSA PERSONA"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><strong>(A proposito della risoluzione della DGSJFP del 18 febbraio 2026)<\/strong><\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>A cura di<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Maximili\u00e0 Pacifici<br \/>\nAdriano Belloni<\/span><\/em><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Pavia e Ansaldo<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/span><\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Nella pratica societaria non \u00e8 affatto raro che le parti di un medesimo contratto siano rappresentate dalla stessa persona. Si pensi alla stipula di un contratto tra due societ\u00e0 appartenenti al medesimo gruppo, spesso rappresentate dal medesimo amministratore: \u00e8 quanto pu\u00f2 accadere, ad esempio, quando una di esse concede in locazione un immobile all\u2019altra o le presta servizi di varia natura.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nIn altri casi non si tratta di societ\u00e0 del medesimo gruppo, bens\u00ec di situazioni in cui una societ\u00e0 intrattiene rapporti commerciali con un\u2019altra societ\u00e0 riconducibile al proprio amministratore ma estranea al gruppo della prima.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nPur trattandosi di fattispecie frequenti, esse sollevano un interrogativo: fino a che punto la coincidenza soggettiva nel rappresentante pu\u00f2 ostacolare la validit\u00e0 dell\u2019operazione?<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">In Spagna, il punto di partenza \u00e8 la figura del cosiddetto \u201cautocontratto\u201d. Si ha autocontratto quando una stessa persona interviene in un medesimo contratto in nome proprio e in nome dell\u2019altra parte contraente, ovvero quando rappresenta entrambe le parti del negozio giuridico. In tali ipotesi, secondo la dottrina della Direzione Generale della sicurezza giuridica e fede pubblica (DGSJFP) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il negozio \u00e8 di regola inefficace salvo che il rappresentante sia stato specificamente autorizzato, ovvero che dalla stessa struttura dell\u2019operazione risulti manifestamente esclusa ogni collisione di interessi idonea a compromettere l\u2019imparzialit\u00e0 e la correttezza del rappresentante (artt. 1259 e 1459 del Codice civile).<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Nella fattispecie esaminata dalla DGSJFP, la societ\u00e0 Cereales Albacete, S.L., vende a un\u2019altra societ\u00e0, Agropecuaria Franrofer, S.L., un immobile sito in Albacete. La stessa persona fisica, identificata con le iniziali J.S.A., interviene all\u2019atto in una duplice veste: quale uno dei due amministratori con firma congiunta della societ\u00e0 venditrice e, al contempo, quale amministratore unico della societ\u00e0 acquirente. Il Registro della propriet\u00e0 rifiuta l\u2019iscrizione, ritenendo ravvisabile un\u2019ipotesi di autocontratto sanabile soltanto mediante un\u2019apposita delibera assembleare.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Tuttavia, sussistendo due amministratori con firma congiunta in capo alla societ\u00e0 venditrice, la DGSJFP ha ritenuto che non sia una stessa persona a rappresentare entrambe le societ\u00e0 portatrici di interessi contrapposti: viene cos\u00ec meno il rischio di compromissione dell\u2019obiettivit\u00e0 di un rappresentante unico e il conseguente pregiudizio dell\u2019interesse tutelato di una o di entrambe le parti. Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di autocontratto.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nIl principio affermato \u00e8 di rilievo operativo: la presenza di un secondo amministratore con firma congiunta impedisce che un solo soggetto concentri su di s\u00e9 il potere decisionale di entrambi i contraenti. Non \u00e8 quindi l\u2019astratta coincidenza di una persona nei due rappresentanti a determinare l\u2019autocontratto, bens\u00ec l\u2019effettiva capacit\u00e0 di quel soggetto di perfezionare da solo il consenso di entrambe le parti.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Questione diversa dall\u2019autocontratto \u00e8 il conflitto di interessi in ambito societario, distinzione che la DGSJFP si premura di tracciare: l\u2019autocontratto incide sui limiti del potere di rappresentanza degli amministratori, mentre il conflitto di interessi attiene ai doveri degli amministratori nei confronti della societ\u00e0, come il dovere di astensione rispetto a una determinata decisione, e produce effetti di natura diversa.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">La chiave di lettura non consiste, dunque, nel censire le coincidenze soggettive nei rappresentanti coinvolti, bens\u00ec nel verificare se sussista un\u2019effettiva concentrazione del potere rappresentativo in capo a una sola persona. Un\u2019analisi accurata del caso concreto consente di individuare le autorizzazioni realmente necessarie e di strutturare l\u2019operazione in modo da ridurre al minimo i rischi legali.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nNaturalmente, quanto precede non impedisce che le societ\u00e0 spagnole, in un\u2019ottica prudenziale, scelgano comunque di sanare preventivamente l\u2019autocontratto mediante la relativa autorizzazione dell\u2019assemblea dei soci ogni qual volta possa configurarsi una coincidenza, anche solo parziale, di un medesimo soggetto rappresentante di entrambe le parti; n\u00e9 esime gli amministratori dal vigilare con la massima attenzione sui propri doveri di lealt\u00e0 e dall\u2019evitare qualsiasi conflitto di interessi.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nPer gli operatori italiani attivi in Spagna, la decisione presenta profili di sicuro interesse anche in chiave comparata. L\u2019ordinamento italiano conosce una figura analoga all\u2019autocontratto nel \u201ccontratto con s\u00e9 stesso\u201d di cui all\u2019art. 1395 del Codice civile, che sanziona con l\u2019annullabilit\u00e0 il contratto concluso dal rappresentante con s\u00e9 stesso, in proprio o quale rappresentante di un\u2019altra parte, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilit\u00e0 di conflitto di interessi.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><br \/>\n<strong>Per maggiori informazioni:<\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Web:&nbsp;<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.pavia-ansaldo.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #000000;\">https:\/\/www.pavia-ansaldo.it<\/span><\/a><br \/>\nEmail:<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Maximilia.Pacifici@pavia-ansaldo.es<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Adriano.Belloni@pavia-ansaldo.es<\/span><\/span><\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(A proposito della risoluzione della DGSJFP del 18 febbraio 2026) &nbsp; A cura di Maximili\u00e0 Pacifici Adriano Belloni &nbsp; Pavia e Ansaldo &nbsp; &nbsp; Nella pratica societaria non \u00e8 affatto raro che le parti di un medesimo contratto siano rappresentate dalla stessa persona. Si pensi alla stipula di un contratto tra due societ\u00e0 appartenenti al [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":31033,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-43055","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-categorizzato"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43055"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43055\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43061,"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43055\/revisions\/43061"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31033"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cameraitalianabarcelona.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}