Nonostante la forte somiglianza tra normativa italiana e spagnola, riteniamo opportuno realizzare un breve confronto tra il contratto di agenzia e il contratto di distribuzione in Spagna.

Il contratto di agenzia è un contratto standard, previsto dalla Legge 12/1992, mentre il contratto di distribuzione non è regolato da nessuna legge.

L’agente si impegna, in cambio di una rimunerazione, a promuovere la conclusione di contratti tra i clienti e l’imprenditore: svolge un ruolo/funzione di intermediario. Il distributore compra e rivende i beni, e il suo guadagno è rappresentato dalla differenza di prezzo tra l’acquisto e la rivendita.

Nel contratto di agenzia il controllo dell’imprenditore è più incisivo rispetto al contratto di distribuzione, dove l’impresario imparte solamente una serie di istruzioni al distributore. Nel contratto promosso dall’agente, a figurare come parti sono l’imprenditore e il cliente; nel contratto di distribuzione il distributore è venditore diretto dei beni.

Inoltre, nel contratto di agenzia, il rischio di insolvenza del cliente ricade sull’imprenditore, salvo accordo contrario (occorre sottolineare che in Italia il cosiddetto accordo “Clausola dello star del credere” è proibito dall’articolo 1746 del Codice Civile). Al contrario, nel contratto di distribuzione, il rischio di insolvenza ricade sull’distributore.

Infine, l’indennità di clientela sarà obbligatoria nel contratto di agenzia; nel contratto di distribuzione non esiste questo diritto. Tuttavia, il Tribunale Supremo (1392/2007), nel caso in cui concorrano i requisiti previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tende a riconoscere questa indennità. È importante menzionare che, in questo caso la giurisprudenza italiana non riconosce l’indennità per il contratto di distribuzione.

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